
La Cassazione (sentenza n. 26958 del 7 ottobre 2025) estende ai soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato il regime di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, per i quali il termine quinquennale decorre non dalla insorgenza del credito, ma dalla cessazione del rapporto.
Secondo i giudici, il timore di ritorsioni impedisce anche ai soci lavoratori l’attivazione dei diritti in corso di rapporto, in quanto il mutato quadro legislativo di tutela in caso di licenziamento illegittimo causa una grave perdita di certezza in ordine alla sperata reintegrazione sul posto di lavoro; e quindi il socio lavoratore sarebbe maggiormente indotto a rinunziare ai propri diritti, non attivandoli nel corso del rapporto. È giusto quindi far decorrere il termine di prescrizione solo nel momento in cui questa soggezione viene meno, e cioè solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Mette conto evidenziare che con questa decisione la Cassazione supera l'obiezione difensiva tradizionalmente utilizzata in queste controversie, basata sulla possibilità, per il socio licenziato, di impugnare sia la delibera di esclusione che il licenziamento, e dunque di ottenere, in questa maniera, tutela sia ripristinatoria che risarcitoria: sul punto la Corte osserva che ciò non succede però se il socio lavoratore viene licenziato ma non escluso (come possibile e risultante dall’esame della legge 142/2001 e, in verità, come spesso avviene nella prassi), con conseguente applicazione alla relativa impugnazione della disciplina di cui all’art. 18 legge 30070 nella versione modificata, in maniera tale che resta incerta e indeterminata a priori la sorte del rapporto.
Resta pertanto confermato come la progressiva riduzione della tutela reale abbia comportato una minore stabilità nel rapporto di lavoro, così esponendo il dipendente (socio lavoratore) ad una condizione di soggezione, per una sorta di timore reverenziale che non lo rende libero di rivendicare i propri diritti.
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