Studio legale De Lucia

Assistenza e consulenza nella gestione del rapporto di lavoro

Come pignorare le prestazioni INPS non previdenziali

  • Home
  • Diritto della Previdenza Sociale
Come pignorare le prestazioni INPS non previdenziali
26Ott

L’INPS detta le regole per la pignorabilità delle prestazioni non previdenziali. A differenza delle prestazioni pensionistiche, infatti, le prestazione non previdenziali sono pignorabili, NASPI compresa, entro certi limiti. 

La circolare offre spunti interessanti, poiché coordinata con i risultati dell’ultima giurisprudenza in tema. 

L’INPS rammenta che sono impignorabili le somme erogate dall’Istituto per prestazioni di malattia, maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili, tranne i casi in cui a presentare istanza di cessione, sequestro o pignoramento sia l’Inps stesso per crediti vantati nei confronti del beneficiario, derivanti ad esempio da indebite prestazioni percepite, ovvero da omissioni contributive.

Per le somme corrisposte a titolo di assegni familiari o di Anf l’unica eccezione alla impignorabilità è costituita dalla causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Molto più ampio è il novero delle prestazioni solo parzialmente pignorabili, tra le quali citiamo i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (integrazione salariale, indennità di disoccupazione), sulle quali il pignoramento potrà essere effettuato nella misura di un quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo quanto disposto dal giudice dell’esecuzione.

Un particolare regime è previsto per l’anticipazione Naspi, erogata in unica soluzione in caso di incentivo ad attività lavorative autonome o di impresa. Secondo la giurisprudenza, tale credito non soggiace ai limiti di pignorabilità del Codice di procedura civile ed è dunque pignorabile fino a concorrenza del credito.

Vedi allegato (PDF )

Richiedi maggiori informazioni

Il consenso è obbligatorio per procedere con l’invio del form.