Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento per danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti di natura asseritamente vessatoria, il giudice pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte (quindi, condotta di mobbing), è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati di per sé vessatori e mortificanti e come tali causa di responsabilità del datore di lavoro.