Il diritto della previdenza sociale e della sicurezza sociale rientra nel ditritto pubblicvo e si fonda principalmente sulle norme di diretta attuazione dell’art. 38 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.
L’assistenza sociale è quindi formata dal complesso degli interventi dello Stato a favore di tutta la cittadinanza, a prescindere dal fatto che questa possa lavorare. Anzi, l’intervento è erogato proprio nel duplice presupposto che il cittadino sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Tali interventi consistono nel soddisfare gratuitamente fondamentali bisogni materiali e morali dell’esistenza (cure mediche, istruzione e così via).
La previdenza sociale è invece riservata strettamente ai lavoratori, che come tali hanno diritto all’intervento dello stato sociale per fronteggiare i rischi futuri e prevedibili tipici del rapporto di lavoro e della persona umana (malattia, infortunio sul lavoro, pensione di vecchiaia e di anzianità). Il trattamento previdenziale è in buona parte sostenuto finanziariamente dagli accantonamenti di quote di reddito presenti.
Con l’espressione sicurezza sociale infine si indica un sistema di interventi pubblici finalizzati a garantire ai cittadini condizioni di vita dignitose e a proteggerli dai rischi più gravi dell’esistenza.
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